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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Ministero della Sanita' - Regolamento
recante criteri indicativi per la valutazione dell'idoneita' dei lavoratori
all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'articolo 84, comma 7,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
(Pubblicato su GU n. 80 del 5-4-2002)
www.AmbienteDiritto.it
testo in vigore dal: 20-4-2002
Il Ministro della Sanita'
di concerto con
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto il
decreto legislativo 17
marzo 1995, n.
230, recante attuazione
delle direttive EURATOM 80/836, 84/466, 84/467, 89/618,
90/641 e 92/3, in materia di radiazioni ionizzanti, ed in particolare l'articolo
84, comma 7;
Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400, e, in particolare, i commi 3 e 4 dell'articolo 17;
Sentiti l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, l'Istituto
superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
Acquisito il
parere, ai sensi
dell'articolo 155 del
decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, del Comitato di coordinamento
degli interventi per
la radioprotezione dei
lavoratori e delle popolazioni;
Sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di
Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Acquisito il
parere del Consiglio
di Stato reso nell'adunanza
plenaria del 23 aprile 2001;
Vista la
nota con cui
il provvedimento e' stato
comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adottano il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il
medico addetto alla sorveglianza medica, per la valutazione
dell'idoneita' all'esposizione alle
radiazioni ionizzanti di lavoratori esposti, apprendisti e studenti di
cui all'articolo 70 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in occasione delle visite
mediche preventive e successivamente delle
visite periodiche ed
eventualmente straordinarie di
cui all'articolo 85 del
predetto decreto
legislativo 17 marzo
1995, n. 230, nonche' delle visite mediche eccezionali
di cui all'articolo 91 del medesimo decreto
legislativo, si basa
sui principi che disciplinano la medicina del lavoro, provvedendo
in particolare alla
verifica dell'effettiva
compatibilita' tra le
condizioni psicofisiche del lavoratore e gli specifici rischi
individuali connessi alla
sua destinazione lavorativa ed
alle sue mansioni.
Avvertenza
Il testo
delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il
rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta
il testo dell'art.
84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, recante
attuazione delle direttive
EURATOM 80/836, 84/466, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3, in materia di radiazioni
ionizzanti:
"7. Con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale, sentiti l'ISPESL, l'ISS
e l'ANPA, sono definiti criteri
indicativi per la
valutazione dell'idoneita'
all'esposizione alle radiazioni ionizzanti".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con
decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materia di competenza
di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I
regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti
al visto ed
alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il
decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, concerne "Definizione e ampliamento
delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome
di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali".
Nota all'art. 1:
- Si
riporta il testo degli articoli
70, 85 e 91 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230:
"Art. 70
(Apprendisti e studenti). - 1. Ai fini del presente capo
gli apprendisti e gli studenti sono suddivisi
nelle categorie definite ai sensi dell'art. 82".
"Art. 85 (Visite
mediche periodiche e straordinarie). -
1. Il datore di lavoro deve provvedere a che i
lavoratori esposti e gli
apprendisti e studenti di cui
all'art. 70
siano sottoposti, a
cura del medico
addetto alla sorveglianza medica,
a visita medica periodica almeno una volta all'anno e, comunque, ogni
qualvolta venga variata la destinazione
lavorativa o aumentino
i rischi connessi a tale
destinazione. La visita
medica per i lavoratori di categoria
A e per gli apprendisti
e studenti ad essi
equiparati deve essere effettuata
almeno ogni sei mesi. Le visite
mediche, ove necessario, sono integrate da adeguate indagini
specialistiche e di laboratorio.
2. Gli organi preposti
alla vigilanza di cui al comma 2 dell'art.
59 e i medici addetti alla sorveglianza medica possono disporre
che dette visite
siano ripetute con maggiore
frequenza in tutti i casi in cui le condizioni di esposizione e lo
stato di salute dei lavoratori lo esigano.
3. In base alle risultanze delle visite mediche
di cui ai commi 1 e 2, i lavoratori sono classificati in:
a) idonei;
b) idonei a
determinate condizioni;
c) non idonei;
d) lavoratori sottoposti
a sorveglianza medica dopo la
cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.
4. Il
datore di lavoro
ha l'obbligo di disporre la prosecuzione della sorveglianza medica
per il tempo ritenuto
opportuno, a giudizio del medico, nei confronti dei
lavoratori allontanati dal rischio perche' non idonei o trasferiti ad
attivita' che non
espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Anche per tali lavoratori il medico formulera' il
giudizio di idoneita' ai sensi del comma
3, al fine di un
loro eventuale reinserimento in
attivita' con radiazioni.
5. Prima
della cessazione del rapporto di lavoro il datore di
lavoro deve provvedere a che il
lavoratore sia sottoposto a visita
medica. In tale occasione il
medico deve fornire al
lavoratore le eventuali
indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
6. Ferma
restando la periodicita' delle visite di cui al comma 1, nel periodo necessario all'espletamento
e alla valutazione delle indagini
specialistiche e di laboratorio di cui
allo stesso comma, il giudizio di idoneita', di cui al comma
3, in precedenza formulato conserva
la sua efficacia".
"Art. 91
(Sorveglianza medica eccezionale). - 1. Il datore di lavoro deve
provvedere affinche' i lavoratori che hanno
subito una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di decontaminazione.
2. Il
datore di lavoro deve inoltre
provvedere a che siano sottoposti a visita medica eccezionale, da parte di
un medico autorizzato, i lavoratori che
abbiano subito una esposizione tale da comportare il superamento dei valori
stabiliti ai sensi dell'art. 96. Deve altresi' provvedere a che i
lavoratori in questione
siano sottoposti a sorveglianza medica
eccezionale, comprendente in particolare i trattamenti terapeutici,
il controllo clinico e gli esami,
che siano ritenuti
necessari dal medico autorizzato
a seguito dei risultati della visita medica. Le successive condizioni di esposizione devono
essere
subordinate all'assenso del medico autorizzato.
3. Nel
caso in cui,
nell'ambito della sorveglianza medica eccezionale di cui al comma 2, il
medico autorizzato decida l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era
assegnato, il datore
di lavoro deve
darne notizia all'ispettorato del
lavoro e agli
organi del Servizio sanitario
nazionale competenti per territorio".
Art. 2.
1. Il
medico addetto alla sorveglianza
medica effettua l'analisi dei rischi
individuali connessi alla destinazione lavorativa ed alle mansioni del
lavoratore sulla base delle
informazioni ottenute dal
datore di lavoro
ai sensi dell'articolo 83, comma 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e contenute nella relazione
dell'esperto qualificato di
cui all'articolo 61,
comma 2, del medesimo decreto legislativo,
eventualmente integrate da informazioni acquisite in occasione di accessi
diretti negli ambienti di lavoro.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo
degli articoli 83, comma 5, e 61, comma
2, del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230:
"Art. 83. -
(Omissis).
5. Il datore di lavoro
deve consentire ai medici di cui al
comma 1 l'accesso
a qualunque informazione o documentazione che questi
ritengano necessaria per
la valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti, e
delle condizioni di
lavoro incidenti, sono
il profilo medico, sul giudizio di idoneita' dei lavoratori".
"Art. 61. -
(Omissis).
2. I
datori di lavoro,
prima dell'inizio delle attivita' di cui al
comma 1, debbono
acquisire da un
esperto qualificato di
cui all'art. 77
una relazione scritta contenente
le valutazioni e
le indicazioni di
radioprotezione inerenti
alle attivita' stesse. A tal fine i
datori di lavoro
forniscono all'esperto qualificato i
dati, gli elementi
e le informazioni
necessarie. La relazione
costituisce il documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni
ionizzanti".
Art. 3.
1. In
funzione delle differenti tipologie di rischio, il medico
addetto alla sorveglianza
medica considera con
particolare attenzione, ai fini
della valutazione dell'idoneita' al lavoro che espone alle
radiazioni ionizzanti, le
seguenti condizioni
fisiopatologiche:
a) condizioni suscettibili di essere attivate o aggravate dalle radiazioni ionizzanti;
b) condizioni suscettibili di aumentare
l'assorbimento di sostanze radioattive o di ridurre
l'efficacia dei meccanismi fisiologici di depurazione o
escrezione;
c) condizioni
che pongono problemi
di ordine terapeutico in
occasione di eventuale sovraesposizione, specie
se limitano le possibilita' di decontaminazione;
d) condizioni
suscettibili di essere
confuse con patologie derivanti da
radiazioni ionizzanti o attribuite all'azione lesiva delle
radiazioni ionizzanti.
2. In
relazione alla natura ed alla entita' del rischio ed alle
caratteristiche dell'attivita' lavorativa
dovranno inoltre essere
considerate le condizioni psicofisiche suscettibili di porre problemi in ordine
alle condizioni di
sicurezza del lavoro con radiazioni ionizzanti, nonche' l'eventuale
esistenza di anomalie o di condizioni patologiche che possano limitare l'utilizzazione di dispositivi di
protezione individuale specie per le vie respiratorie.
3. Nell'allegato tecnico al presente
decreto e' riportato un elenco, non
esaustivo, delle principali condizioni fisiopatologiche di cui
al comma 1,
predette lettere a), b), c), d), che, pur non escludendo a priori l'idoneita' al lavoro che espone
alle radiazioni ionizzanti, devono essere
valutate con particolare
attenzione dal medico addetto alla sorveglianza medica.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 11 giugno 2001
Il Ministro della sanitą
Veronesi
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2001
Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri
dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 6, foglio n. 356
Allegato tecnico
Elenco non esaustivo
delle principali condizioni fisiopatologiche di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a), b), c) e d):
a) lesioni
precancerose, malattie neoplastiche, sindromi mielodisplastiche, ecc.;
b) condizioni patologiche che determinino un'abnorme permeabilita'
cutaneo/mucosa (affezioni cutanee
infiammatorie acute/croniche,
eczemi, psoriasi, ecc.),
ovvero riduzione della funzionalita' degli
emuntori (insufficienza renale, insufficienza epatica, ecc.),
tireopatie, ecc.;
c) alcune
patologie cutanee (psoriasi,
eczemi, ecc.),
otorinolaringoiatriche,
odontoiatriche, respiratorie, alterazioni della funzionalita' epatica o
renale, tireopatie, ecc.;
d) malattie
neoplastiche, opacita' del
cristallino, alcune emopatie, ecc.